Diritto del lavoro

Permessi di lavoro per stranieri: quali autorizzazioni servono

Per assumere un lavoratore straniero in Svizzera serve un permesso. Il visto d'entrata consente l'ingresso, ma non sostituisce il titolo che abilita al lavoro.

A chi serve davvero un permesso di lavoro

Per assumere un lavoratore straniero in Svizzera serve un permesso. Il visto d'entrata consente l'ingresso, ma non sostituisce il titolo che abilita al lavoro.

Chi entra in Svizzera senza esercitare attività lucrativa né studiare non necessita di un permesso di dimora se il soggiorno non supera tre mesi; in ogni caso il soggiorno non può superare tre mesi in un periodo di sei mesi. Chi vuole studiare o svolgere un'attività lucrativa, dipendente o indipendente, deve invece ottenere un permesso. Secondo ch.ch il permesso di lavoro è necessario anche per un'attività lucrativa di breve durata e il numero di autorizzazioni rilasciate è limitato.

UE/AELS e Paesi terzi: due binari diversi

Per i cittadini UE e AELS la procedura è di regola più semplice grazie agli accordi di libera circolazione: entrano in Svizzera senza visto e chiedono il permesso di soggiorno dopo aver trovato un lavoro o aver dimostrato mezzi sufficienti. Possono anche venire in Svizzera per cercare lavoro e fermarsi fino a tre mesi senza permesso. Il permesso di dimora B va a chi dimostra un rapporto di lavoro di almeno 365 giorni o a durata indeterminata; per questi documenti la procedura è cantonale.

Per i cittadini di Paesi terzi le procedure sono più severe: serve un'offerta di lavoro in Svizzera e il datore deve dimostrare che nessun cittadino svizzero o UE/AELS è idoneo al posto vacante. Occorrono inoltre qualifiche professionali rilevanti e un livello di istruzione adeguato.

All'ingresso serve comunque un documento di viaggio valido — passaporto o carta d'identità — riconosciuto dalla Svizzera. In alcuni casi serve anche un visto: per ottenerlo occorre dimostrare di disporre di mezzi finanziari sufficienti per il sostentamento durante il transito o il soggiorno, oppure che tali mezzi possono essere procurati legalmente.

Permessi di lavoro per stranieri: confronto tra UE/AELS e Paesi terzi

  • Entrata in SvizzeraSenza visto per cittadini UE/AELS; visto richiesto per Paesi terzi
  • Procedura per il permessoCantonale per UE/AELS; federali e cantonali per Paesi terzi
  • Requisiti principaliOfferta di lavoro + dimostrazione di mancanza di candidati locali per Paesi terzi; assunzione o mezzi sufficienti per UE/AELS
  • Durata massima del permesso LUn anno, prorogabile secondo legge

L, B e C: quale autorizzazione corrisponde alla situazione

Il permesso L è il titolo di breve durata per chi svolge un'attività professionale in Svizzera: dura al massimo un anno ed è prorogabile secondo le modalità previste dalle leggi federali sulla migrazione. Lo rilasciano la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e l'autorità cantonale competente; resta vincolato al datore di lavoro indicato nella richiesta di autorizzazione.

Per i cittadini UE/AELS il permesso B di dimora dura cinque anni e viene rilasciato a chi intende stabilirsi in Svizzera per svolgere un'attività lucrativa, dipendente o indipendente, oppure per soggiornare senza attività lucrativa (studio, redditiero, pensionato e simili); può andare anche ai familiari nel ricongiungimento familiare. Per un'attività dipendente serve una dichiarazione di assunzione o un attestato di lavoro, ad esempio il contratto; chi è indipendente deve dimostrare che l'attività è effettiva e durevole. Il permesso B UE/AELS è prorogato di altri cinque anni se lo straniero soddisfa le condizioni pertinenti; la prima proroga può però essere limitata a un anno se l'interessato è involontariamente disoccupato da oltre 12 mesi consecutivi. Chi non svolge attività lucrativa ha diritto al permesso B UE/AELS se dimostra mezzi finanziari sufficienti e un'assicurazione malattia e infortuni che copra tutti i rischi.

Il permesso C di domicilio può essere concesso allo straniero che soggiorna regolarmente in Svizzera, di norma da almeno dieci anni, con permesso di dimora B. Dà un diritto di soggiorno illimitato e non vincolato a condizioni.

Chi avvia la pratica e presso quale autorità

In linea di principio è il datore di lavoro ad avviare le pratiche presso le autorità cantonali competenti in Svizzera; la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pubblica per i datori le informazioni sui permessi e sulle pratiche da svolgere. Per i cittadini di Paesi terzi il visto d'entrata non può essere emesso prima del rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Nella prassi descritta per il permesso L, la richiesta alle autorità cantonali e alla SEM è in genere preceduta da una dichiarazione di bisogno di manodopera, con cui il datore documenta che non è stato possibile trovare personale locale qualificato. Per i cittadini UE/AELS la procedura del permesso di dimora è invece di competenza cantonale.

Procedura per l'ottenimento del permesso di lavoro in Svizzera

  1. 1. Datore di lavoro presenta domandaPresso autorità cantonali competenti; necessaria dichiarazione di bisogno di manodopera per Paesi terzi
  2. 2. Approvazione da parte della SEMRilascio dell'autorizzazione per il permesso L o B (in base alla nazionalità)
  3. 3. Richiesta del visto d'entrata (se necessario)Solo per cittadini di Paesi terzi; deve essere emesso dopo l'approvazione della domanda
  4. 5. Rilascio del permesso fiscaleDipendente dal cantone; obbligatorio per lavorare legalmente

Documenti e passaggi dopo l'arrivo

In pratica occorre preparare il contratto di lavoro o la dichiarazione di assunzione, un passaporto o una carta d'identità valida, la prova di un'assicurazione sanitaria e, in alcuni casi, un estratto del casellario giudiziale. A seconda della nazionalità e del motivo del soggiorno si aggiungono la prova di mezzi finanziari sufficienti e la documentazione per la domanda di visto: l'autorità competente dipende dal domicilio del richiedente e sono dovuti emolumenti e spese.

Un requisito comune è registrarsi presso l'ufficio cantonale della migrazione competente entro 14 giorni dall'arrivo.

Documenti necessari all'arrivo in Svizzera

  • Passaporto o carta d'identità validaRiconosciuto dalla Svizzera
  • Contratto di lavoro o dichiarazione di assunzioneObbligatorio per tutti i tipi di permesso
  • Assicurazione sanitariaCopertura completa per malattia e infortuni
  • Estratto del casellario giudizialeRichiesto in alcuni casi
  • Mezzi finanziari sufficientiNecessari per Paesi terzi e soggiorni non lavorativi
  • Registrazione entro 14 giorniObbligatoria presso l'ufficio cantonale della migrazione

Casi particolari da conoscere

Se la ricerca di un impiego da parte di un cittadino UE/AELS supera i tre mesi, questi può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS valido tre mesi per anno civile (soggiorno complessivo di sei mesi), purché abbia mezzi finanziari sufficienti per provvedere al proprio sostentamento.

I giovani sans-papiers possono ottenere un permesso di dimora limitato alla durata della formazione professionale di base (art. 30 OASA) se tutte le condizioni sono soddisfatte: aver frequentato le scuole dell'obbligo ininterrottamente per almeno due anni in Svizzera, comprese le offerte transitorie senza attività lucrativa; presentare la domanda entro due anni dalla conclusione delle scuole; presentare la domanda di un datore di lavoro che intende assumerli; essere ben integrati e rispettare l'ordinamento giuridico; rivelare la propria identità. Il datore inoltra una domanda alle autorità cantonali indicando che intende assumere il giovane come persona in formazione, mentre il giovane presenta al servizio cantonale competente la domanda di permesso di dimora. Se il cantone accoglie la domanda, la trasmette alla SEM, che rilascia un permesso per casi di rigore; il datore deve mantenere il posto vacante fino al responso e, al termine della formazione, le autorità cantonali decidono su un'eventuale proroga del permesso.

I giovani professionisti che vogliono approfondire le conoscenze professionali e linguistiche in Svizzera possono ottenere un permesso di lavoro di durata massima di 18 mesi, in base agli accordi conclusi con la Svizzera. Gli Stati interessati sono Argentina, Australia, Canada, Cile, Filippine, Giappone, Indonesia, Monaco, Nuova Zelanda, Russia, San Marino, Sudafrica, Tunisia, Ucraina e USA.

Errori frequenti e controlli prima di iniziare

Il permesso L non si trasferisce automaticamente a un nuovo datore di lavoro: se il lavoratore cambia impiego, deve ottenere un nuovo permesso L intestato al nuovo datore, con una nuova procedura presso l'autorità cantonale competente e la SEM. Anche il passaggio dal permesso L al permesso B non è automatico e richiede la prova della stabilità occupazionale.

Attenzione anche al lavoro nero: se una persona in formazione svolge, nel tempo libero o durante le vacanze, un lavoro remunerato per conto di terzi, può trovarsi in una situazione di lavoro non dichiarato.

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