Diritto del lavoro
Disdetta del contratto di lavoro: termini, forma e protezione
In Svizzera vale in linea di principio la libertà di disdetta: datore di lavoro e lavoratore possono sciogliere il rapporto ordinario senza indicare i motivi, purché rispettino termini e periodi di…
Disdetta del rapporto di lavoro: scioglimento libero, ma con regole da rispettare
In Svizzera vale in linea di principio la libertà di disdetta: datore di lavoro e lavoratore possono sciogliere il rapporto ordinario senza indicare i motivi, purché rispettino termini e periodi di divieto. Il diritto del contratto di lavoro è liberale e la protezione dalla disdetta resta relativamente debole (Pro Infirmis).
Le indicazioni del SECO riguardano i rapporti di lavoro di diritto privato, precisano che in caso di lite è competente solo il giudice civile e sono puramente indicative, non vincolanti. Non valgono, o valgono solo entro certi limiti, per i rapporti di lavoro di diritto pubblico — per esempio i posti nell'Amministrazione o in imprese statali — di regola soggetti a regole proprie (SECO).
La disdetta ordinaria non va motivata, ma secondo l'art. 335 cpv. 2 CO la parte che la dà deve motivarla per iscritto se l'altra lo chiede. L'obbligo vale per entrambe le parti, anche se nella pratica conta soprattutto per la motivazione scritta del datore di lavoro (mobiliare.ch).
Termini di disdetta: dal periodo di prova al decimo anno di servizio
Se non è stato concordato diversamente per iscritto, i termini legali sono questi: per il periodo di prova vale il termine specifico indicato nella sezione successiva; poi, per la fine di un mese, un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno incluso, tre mesi dal decimo anno (Pro Infirmis). Il termine dev'essere uguale per datore di lavoro e lavoratore; se le parti ne concordano di diversi, per entrambi vale quello più lungo (Pro Infirmis).
Termini più lunghi si applicano se le parti li hanno concordati per iscritto nel contratto o se li prevedono un contratto collettivo di lavoro (CCL) o un contratto normale di lavoro (CNL) (Pro Infirmis). Un contratto individuale o un CCL può anche accorciare o prolungare i termini, purché non si scenda sotto i minimi legali o sotto i termini del CCL (mobiliare.ch). Nel periodo di prova il termine specifico può essere ridotto, escluso o prorogato con accordo scritto, CNL o CCL (SECO).
Termini di disdetta in base all'anzianità di servizio
- 1Primo anno di servizio
- 2Secondo al nono anno di servizio
Periodo di prova: durata, proroghe e disdetta anticipata
Per legge è periodo di prova il primo mese di un rapporto a tempo indeterminato (art. 335b cpv. 1 CO). Il periodo di prova può essere escluso o prorogato al massimo fino a tre mesi con accordo scritto, CCL o CNL; se si conviene un periodo più lungo, sono periodo di prova solo i primi tre mesi, e la durata dev'essere identica per datore di lavoro e lavoratore. Nei rapporti a tempo determinato la legge non prevede un periodo di prova, ma le parti possono convenirne uno (SECO).
Nel contratto di tirocinio si può convenire un periodo di prova da uno a tre mesi; con l'approvazione dell'autorità cantonale può essere eccezionalmente prolungato fino a sei mesi, purché prima della scadenza del periodo inizialmente previsto. Senza accordo contrattuale vale un periodo di prova di tre mesi (art. 344a cpv. 3 CO) (SECO).
Se il periodo di prova si riduce effettivamente per malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il periodo di prova si prolunga di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO); la proroga per malattia può superare anche la durata massima di tre mesi (SECO).
Durante il periodo di prova il termine di disdetta è di sette giorni di calendario, non giorni lavorativi, e può scadere in qualsiasi giorno, salvo diverso accordo contrattuale (art. 335b CO). La disdetta deve arrivare alla controparte prima della fine del periodo di prova; la scadenza del termine può cadere anche dopo (SECO).
Disdetta durante il periodo di prova: condizioni e durata
- Massima proroga consentita
- 3 mesi
- Possibilità di esclusione
- Sì, con accordo scritto o CCL/CNL
Forma e momento della disdetta: dalla lettera raccomandata alla decorrenza del termine
La disdetta verbale basta, purché la forma scritta non sia stata concordata nel contratto o non sia prevista da un CCL o da un CNL. A fini probatori, il SECO raccomanda comunque di disdire per iscritto con lettera raccomandata.
Conta la data di ricezione, non quella di spedizione: la disdetta deve arrivare alla controparte entro l'ultimo giorno del mese perché il termine decorra dal primo giorno del mese successivo (Pro Infirmis). Una raccomandata spedita in tempo ma ritirata tardi fa quindi slittare la decorrenza.
L'esempio di Pro Infirmis mostra l'effetto pratico: A. lavora da tre anni nell'azienda X e il datore di lavoro gli ha già detto più volte di essere insoddisfatto. Il 28 maggio gli manda per raccomandata la disdetta per la fine di luglio, ma A. non è in casa quando passa il postino e ritira la lettera all'ufficio postale solo il 2 giugno. È questa la data che conta: la decorrenza del termine slitta in avanti.
Protezione contro la disdetta: incapacità al lavoro e prolungamento dei termini
Il diritto svizzero prevede periodi di divieto di disdetta, da rispettare insieme ai termini di disdetta (mobiliare.ch).
Se l'incapacità al lavoro è dovuta a malattia o infortunio, i termini di disdetta si prolungano (Pro Infirmis).
Se lo scioglimento del rapporto dipende soprattutto da ragioni di salute, si pone la questione se — e a quali condizioni — sia il dipendente con problemi di salute a disdire il rapporto (Pro Infirmis).
Protezione dalla disdetta: situazioni di divieto e prolungamento dei termini
- Prolungamento del termine per malattia
- Si applica se l'incapacità è dovuta a malattia o infortunio
- Prolungamento per infortunio
- Il termine si estende per la durata dell'incapacità
- Disdetta per ragioni di salute
- È possibile, ma richiede valutazione caso per caso
Dopo la disdetta: disoccupazione, invalidità e coperture contro la perdita di guadagno
Chi perde il lavoro si annuncia alla cassa di disoccupazione; meglio farlo appena si conosce la fine del rapporto, senza aspettare l'ultimo giorno. Tra i documenti da avere a portata di mano: contratto di lavoro, lettera di disdetta, attestato di lavoro e buste paga. È la cassa a verificare i requisiti e a calcolare i giorni di indennità.
Se la perdita del posto è riconducibile a ragioni di salute, la domanda successiva è se e quando annunciarsi all'assicurazione per l'invalidità: l'AI esamina la capacità di lavoro e decide su misure d'integrazione o su una rendita. Pro Infirmis tratta l'annuncio all'AI e all'assicurazione contro la disoccupazione tra le questioni di diritto assicurativo legate proprio alla fine del rapporto per motivi di salute, mentre il diritto alle indennità giornaliere e alle rendite è oggetto di capitoli separati.
Le coperture contro la perdita di guadagno legate al posto — indennità giornaliera di malattia e assicurazione contro gli infortuni non professionali — possono cessare con la fine del rapporto. Prima della scadenza conviene chiedere all'assicuratore collettivo o alla propria cassa malati se esiste una continuazione individuale e a quali condizioni (premio, periodo di attesa, eventuale franchigia), per non restare senza copertura nel passaggio da un impiego all'altro.
Documenti da preparare dopo la disdetta del contratto di lavoro
- Contratto di lavoro originaleDa conservare per verifica
- Lettera di disdetta ricevutaFondamentale per la cassa disoccupazione
- Attestato di lavoroRichiesto per l'accesso alle prestazioni
- Buste paga recentiPer calcolo delle indennità
Passaggi chiave dopo la disdetta del rapporto di lavoro
- Annuncio alla cassa disoccupazioneIl prima possibile, anche prima dell'ultimo giorno lavorativo
- Valutazione della domanda per l'AISe la perdita del posto è legata a problemi di salute
- Verifica della copertura assicurativaContattare l'assicuratore collettivo per una continuazione individuale
