
Vita in azienda
Formazione e lavoro: permessi, congedi e conciliazione
La formazione professionale in Svizzera è regolamentata a livello nazionale: le basi giuridiche valgono in tutta la Confederazione.
Formazione e lavoro: il quadro legale in Svizzera
La formazione professionale in Svizzera è regolamentata a livello nazionale: le basi giuridiche valgono in tutta la Confederazione. I riferimenti determinanti sono la Legge federale sulla formazione professionale (LFPr), l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), la Legge sul lavoro (LL) e gli articoli 344–346a del Diritto delle obbligazioni, che disciplinano il contratto di tirocinio.
Se la persona in formazione è minorenne si applicano anche l'Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) e l'Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.
Oltre alle basi nazionali, ogni professione ha un'ordinanza sulla formazione professionale. Nel settore sociale si tratta dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base di Operatore-trice socioassistenziale AFC e di quella di Addetto-a alle cure sociosanitarie CFP. Per le scuole specializzate superiori, come Educazione sociale o Animazione di comunità, la base sono invece i programmi quadro d'insegnamento, che disciplinano tra l'altro la durata e i contenuti delle formazioni e i requisiti dei luoghi di formazione.
La formazione continua ha una legge propria: la Legge federale sulla formazione continua (LFCo), in vigore dal 1° gennaio 2017, che regola tutta la formazione non formale. È una legge quadro: fornisce linee guida ma non regola i dettagli, e viene attuata tramite leggi speciali, la più importante delle quali è la legge sulla formazione professionale; tra le altre figurano la legge sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (LADI) e la legge federale sugli stranieri (LStr).
Giovani in formazione: tutele e limiti di orario
In linea di principio la Legge sul lavoro si applica anche alle persone in formazione. L'Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro) disciplina le norme speciali applicabili ai giovani fino ai 18 anni compiuti: è questo il testo da consultare quando si pianificano orari, pause e impieghi di una persona in formazione minorenne.
Per le professioni del settore sociale la protezione della salute è specificata negli allegati ai piani di formazione. L'allegato 2 al piano di formazione ACSS e l'allegato 2 al piano di formazione OSA definiscono le misure di accompagnamento in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute, che devono essere sempre considerate durante la formazione. A questi si aggiungono le direttive sullo spostamento di clienti e sul sollevamento generale di pesi, riferite ad ACSS e OSA, rilevanti per chi opera nell'assistenza e nella cura.
Lavoro notturno e domenicale durante la formazione di base
L'Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale per i giovani lavoratori durante la formazione professionale di base indica per quali formazioni professionali di base, e a partire da quale età, non è più richiesta un'autorizzazione a parte al lavoro notturno e domenicale. La stessa ordinanza disciplina anche le formazioni professionali di base ACSS e OSA (cfr. art. 10).
Per organizzare i turni la verifica è quindi doppia: se la formazione interessata figura nell'ordinanza del DEFR e se la persona in formazione ha raggiunto l'età indicata. Solo quando entrambe le condizioni sono soddisfatte l'autorizzazione separata non è necessaria; negli altri casi il divieto resta la regola e l'impiego notturno o domenicale va autorizzato. Le deroghe non sostituiscono le misure di accompagnamento per la sicurezza e la salute previste dagli allegati ai piani di formazione ACSS e OSA.
Lavoro notturno e domenicale: quando serve l'autorizzazione
- Verificare l'ordinanza del DEFRControllare se la formazione professionale di base figura nell'ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale.
- Verificare l'etàControllare se la persona in formazione ha raggiunto l'età indicata nell'ordinanza per quella formazione.
- Esito della verificaSolo se entrambe le condizioni sono soddisfatte non serve un'autorizzazione separata; altrimenti il divieto resta la regola e l'impiego notturno o domenicale va autorizzato.
- Misure di accompagnamentoIntegrare comunque le misure di sicurezza e salute previste dagli allegati 2 ai piani di formazione ACSS e OSA.
Formazione continua: responsabilità, qualità e sostegno
La LFCo si fonda su cinque principi. Responsabilità: la legge stabilisce che «ogni persona è responsabile della propria formazione continua», ma i datori di lavoro, la Confederazione e i Cantoni devono assumersi una parte di responsabilità sostenendo la formazione continua individuale. Qualità: la responsabilità della qualità resta di competenza degli enti di formazione; la LFCo promuove la trasparenza e tra le formazioni sostenute promuove lo sviluppo della qualità in quattro ambiti, ossia informazione degli enti di formazione, qualificazione dei formatori, programmi di apprendimento e procedure di qualifica. Riconoscimento: Confederazione e Cantoni provvedono ad assicurare procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale ai fini della formazione formale. Pari opportunità: la legge deve garantire pari opportunità nelle formazioni continue pubbliche e, oltre alle disparità di genere, menziona disabili, stranieri e persone in reinserimento professionale. Concorrenza: le formazioni sovvenzionate non devono distorcere la concorrenza.
Il sostegno della LFCo si articola in due ambiti. Il primo è l'aiuto finanziario alle organizzazioni della formazione continua (art. 12): la Confederazione lo concede unicamente se l'organizzazione opera su scala nazionale e non è a scopo di lucro. Il secondo riguarda le attività di promozione delle competenze di base: qui la Confederazione conferisce aiuti finanziari ai Cantoni secondo il principio della sussidiarietà. La CDPE ricorda che Confederazione e Cantoni possono sostenere programmi di formazione continua nei settori della migrazione e dell'integrazione e delle competenze di base. Come punti di riferimento per orientarsi, la stessa fonte indica la SEFRI, la CDPE con la Conferenza svizzera della formazione continua (CSFC), la Federazione svizzera per la formazione continua (FSEA) e il portale orientamento.ch.
LFCo: i due canali di sostegno
- Aiuto finanziario alle organizzazioni (art. 12 LFCo)La Confederazione lo concede solo se l'organizzazione opera su scala nazionale e non è a scopo di lucro.
- Promozione delle competenze di baseAiuti finanziari ai Cantoni secondo il principio di sussidiarietà; la CDPE indica i settori migrazione/integrazione e competenze di base.
I cinque principi della LFCo
- ResponsabilitàOgni persona è responsabile della propria formazione continua; datori di lavoro, Confederazione e Cantoni sostengono la formazione continua individuale.
- QualitàLa qualità resta di competenza degli enti di formazione; la LFCo promuove trasparenza e sviluppo della qualità in quattro ambiti.
- RiconoscimentoConfederazione e Cantoni assicurano procedure trasparenti per il riconoscimento della formazione continua e della formazione informale.
- Pari opportunitàGaranzia di pari opportunità nelle formazioni continue pubbliche, con attenzione a genere, disabili, stranieri e persone in reinserimento professionale.
- ConcorrenzaLe formazioni sovvenzionate non devono distorcere la concorrenza.
Congedi e permessi non pagati nel rapporto di lavoro
Il congedo non pagato non è uno strumento disponibile unilateralmente: secondo il commentario a un CCL, non può essere imposto dal datore di lavoro né preteso unilateralmente dal collaboratore. La sua concessione passa quindi per un contratto o per un accordo tra le parti.
Sul piano pratico, chi vuole assentarsi per seguire un percorso di formazione deve negoziare la soluzione con la controparte; il datore di lavoro non può scaricare sul collaboratore un periodo di sospensione non retribuita senza base contrattuale o consenso. La verifica preliminare riguarda dunque il contratto individuale, l'eventuale CCL applicabile e la presenza di una clausola che preveda il congedo non pagato.
Congedo non pagato: verifica preliminare
- Contratto individualeVerificare se prevede una clausola sul congedo non pagato.
- CCL applicabileControllare se il CCL contiene una disciplina specifica per il congedo non pagato.
- Accordo tra le partiPoiché il congedo non pagato non può essere imposto né preteso unilateralmente, serve un accordo scritto o una base contrattuale.
Verso una conciliazione realistica tra formazione e lavoro
La prima pista è la pianificazione degli orari. Per le persone in formazione minorenni il quadro è dato dall'OLL 5, che fissa le norme speciali valide fino ai 18 anni compiuti; per gli impieghi serali, notturni e domenicali occorre verificare se la formazione figura nell'ordinanza del DEFR e se è raggiunta l'età prevista, perché solo in quel caso l'autorizzazione separata non è più richiesta. Nei settori ACSS e OSA le misure di accompagnamento degli allegati 2 ai rispettivi piani di formazione vanno integrate nella pianificazione dei turni.
La seconda pista riguarda i periodi di assenza. Poiché il congedo non pagato non può essere imposto né preteso unilateralmente, la via praticabile è l'accordo scritto o la clausola contrattuale: è lì che vanno definite la durata dell'assenza legata alla formazione e il suo trattamento.
La terza pista è il finanziamento della formazione continua. Il principio di responsabilità individuale convive con una responsabilità condivisa di datori di lavoro, Confederazione e Cantoni, che sostengono la formazione continua individuale. Per capire se un percorso può accedere a un sostegno federale occorre verificare se l'ente di formazione opera su scala nazionale e non ha scopo di lucro (art. 12 LFCo); per le competenze di base il canale è invece cantonale, con aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni secondo il principio di sussidiarietà. Per il riconoscimento di titoli e percorsi informali valgono le procedure trasparenti che Confederazione e Cantoni sono tenuti ad assicurare.


