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Diritto del lavoro

Contratto di lavoro in Svizzera: clausole essenziali e periodo di prova

Il contratto di lavoro stabilisce le condizioni del rapporto; il periodo di prova è la fase iniziale a cui la legge applica regole proprie.

Perché contratto e periodo di prova vanno letti insieme

Il contratto di lavoro stabilisce le condizioni del rapporto; il periodo di prova è la fase iniziale a cui la legge applica regole proprie. Per il Servizio di assistenza giuridica SEV è un periodo di riflessione iniziale, in cui le parti verificano se la situazione corrisponde alle aspettative e se le prestazioni sono adeguate: il contratto è «più fragile» e può essere rescisso in ogni momento con un preavviso di 7 giorni di calendario.

Le due voci vanno lette insieme perché durata della prova e termine di disdetta non coincidono sempre con quelli legali. La SECO ricorda che possono essere modificati da accordo scritto, da un contratto normale o collettivo di lavoro (CNL/CCL): un contratto che rinvia a un CCNL può quindi prevedere una prova più lunga o un preavviso più corto rispetto al Codice delle obbligazioni. Le sezioni seguenti riassumono clausole essenziali e regole della prova.

Clausole essenziali: cosa controllare nel contratto

Secondo ch.ch, il contratto deve indicare nome del dipendente e del datore di lavoro, data d'inizio del rapporto, funzione, salario e sue componenti. Sono i contenuti minimi da confrontare con quanto concordato a voce.

Va poi verificato se il contratto richiama un CCNL o una convenzione collettiva: il rinvio non è neutro. L'art. 5 del CCNL l-gav, per esempio, fissa una prova di 14 giorni, modificabile con accordo scritto ma non oltre 3 mesi; durante la prova la disdetta ha un preavviso di 3 giorni per la fine di qualsiasi giornata lavorativa. Chi firma un contratto che rinvia a questo CCNL deve quindi aspettarsi durata e preavviso diversi da quelli legali: conviene procurarsi il testo della convenzione e confrontare le due voci.

Periodo di prova: durata normale e massima

Per legge è periodo di prova il primo mese di un rapporto a tempo indeterminato (art. 335b cpv. 1 CO). Può essere escluso o prorogato fino a un massimo di tre mesi per accordo scritto, CCL o CNL; anche se le parti convengono un periodo più lungo, sono periodo di prova solo i primi tre mesi. La prova deve avere la stessa durata per datore di lavoro e lavoratore (SECO). La SEV indica gli stessi valori: un mese di durata normale, tre mesi al massimo.

Nei rapporti a tempo determinato la legge non prevede alcun periodo di prova, ma le parti possono convenirlo. Nel contratto di tirocinio si può pattuire una prova da uno a tre mesi; con l'approvazione dell'autorità cantonale può essere eccezionalmente prolungata fino a sei mesi, purché la decisione intervenga prima della scadenza della prova inizialmente prevista. Senza accordo contrattuale si applica una prova di tre mesi (art. 344a cpv. 3 CO).

Le convenzioni collettive non sono tutte uguali: la SEV segnala che il CCL FFS 2015 riprende il massimo di tre mesi, mentre nei CCL precedenti era menzionata la possibilità di prolungare la prova fino a sei mesi. Il limite effettivo dipende quindi dal testo della convenzione applicata al rapporto.

Periodo di prova: norme legali vs. convenzioni collettive (CCNL/CCL)

  • Durata prevista nel CCNL l-gav14
  • Durata massima nel CCL FFS — 3 mesi2015
  • Durata massima in CCL precedenti6

Proroga, assenza e nuovi periodi di prova

Se la prova si riduce effettivamente per malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungata di un periodo equivalente (art. 335b cpv. 3 CO); secondo la SECO la proroga può superare il massimo di tre mesi. Nella stessa logica l'art. 5 del CCNL l-gav prevede che la prova si prolunghi per la durata dell'assenza.

Nel lavoro interinale o temporaneo sono ammissibili più periodi di prova, uno per ogni incarico nella nuova azienda. Un nuovo periodo di prova può essere stabilito anche quando il lavoratore interinale firma un contratto con l'azienda che già lo occupava, perché fino a quel momento essa non era il suo datore di lavoro in senso contrattuale. Diverso il caso dell'apprendista che, senza interruzione, prosegue l'attività presso il proprio datore di lavoro dopo l'apprendistato: secondo la SEV non si applica un nuovo periodo di prova. La durata deve comunque restare uguale per entrambe le parti.

Disdetta durante il periodo di prova

Durante la prova la legge prevede un termine di disdetta di sette giorni di calendario, non giorni lavorativi. Può scadere in qualsiasi giorno e non è limitato alla fine della settimana lavorativa, salvo diverso accordo contrattuale (art. 335b CO). Il termine speciale può essere ridotto, escluso o prorogato per accordo scritto, CNL o CCL (SECO).

La disdetta deve pervenire alla controparte prima della fine del periodo di prova; la scadenza del preavviso può però cadere anche in un giorno successivo. Non serve la forma scritta: basta una disdetta verbale, se la forma scritta non è stata convenuta nel contratto o prevista dal CCL o dal CNL. Come prova la SECO raccomanda comunque la lettera raccomandata.

Il CCNL l-gav mostra come una convenzione possa spostare questi parametri: la prova dura 14 giorni e durante la prova il rapporto può essere disdetto per la fine di qualsiasi giornata lavorativa con un preavviso di 3 giorni, prolungabile con accordo scritto; la disdetta deve essere comunicata alla controparte al più tardi l'ultimo giorno della prova. Il commento all'articolo precisa che i termini di disdetta possono essere concordati liberamente e che, almeno nelle prove prolungate, dovrebbero superare i 3 giorni, per esempio 7 o 14. Quanto alle protezioni, la SEV ricorda che le regole sulla disdetta abusiva (artt. 336 e 336b CO) valgono anche durante la prova, mentre non si applicano quelle sul licenziamento in periodo inopportuno (art. 336c CO).

Preavviso di disdetta durante il periodo di prova

CCNL l-gav
3 giorni, per la fine di ogni giornata lavorativa
Possibilità di riduzione o proroga
Con accordo scritto o contratto collettivo

Procedura di disdetta durante il periodo di prova

  1. 1. Comunicazione del preavvisoEntro la fine del periodo di prova
  2. 2. Forma della disdettaVerbale (non richiesta scrittura se non previsto dal contratto o CCL)
  3. 3. Raccomandazione di provaInvio con lettera raccomandata (SECO)
  4. 4. Scadenza del preavvisoPuò cadere in un giorno successivo alla fine della prova

Cosa cambia dopo il periodo di prova

I termini legali di disdetta dipendono dalla durata del rapporto: la legge distingue periodo di prova, 1° anno di servizio, 2°-9° anno di servizio e rapporti più lunghi. La disdetta va motivata per iscritto se lo richiede una delle parti. Alla protezione ordinaria si aggiungono situazioni vietate: dopo la prova il datore di lavoro non può licenziare una lavoratrice incinta, dall'inizio della gravidanza fino a 16 settimane dopo il parto (SIC Svizzera).

Il rapporto a tempo determinato termina inderogabilmente alla scadenza pattuita (art. 334 CO) e non esiste alcuna protezione dei termini di disdetta; i contratti a tempo determinato conclusi successivamente, i cosiddetti contratti a catena, sono vietati se mirano a eludere disposizioni di protezione previste a favore dei lavoratori.

La conseguenza pratica è che lunghezza della prova e preavviso applicabile durante di essa determinano per quanto tempo si può chiudere il rapporto con un preavviso molto breve: sono le due clausole da confrontare con il CCNL applicabile e con le protezioni sopra richiamate prima di firmare.

Checklist prima di firmare

Da verificare nel testo: nome e dati del dipendente e del datore di lavoro, data d'inizio del rapporto, funzione, salario con le sue componenti (ch.ch); durata della prova e se è stata convenuta per iscritto; preavviso durante la prova; rinvio a un CCNL o CNL e, in caso affermativo, testo della convenzione da confrontare con il contratto; regole sulla proroga della prova per assenza dovuta a malattia, infortunio o obbligo legale non volontario; casi particolari come lavoro interinale e contratto di tirocinio; termini e protezioni dopo la prova.

Per i testi ufficiali le fonti di riferimento sono ch.ch e le FAQ della SECO sulla disdetta. La SECO precisa che le sue risposte riguardano rapporti di lavoro basati su un contratto di diritto privato, sono puramente indicative e non vincolanti, e che in caso di litigio è competente solo il giudice civile. Per valutare il proprio caso concreto conviene rivolgersi a una consulenza sindacale o legale.

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