Diritto del lavoro

Orario di lavoro e straordinari: limiti, pause e riposo

Nel 2025 il tempo di lavoro effettivo in Svizzera è stato in media di 40 ore e 3 minuti alla settimana, un minuto in meno rispetto all'anno precedente.

Quanto si lavora davvero: orario contrattuale, ore effettive e straordinari

Nel 2025 il tempo di lavoro effettivo in Svizzera è stato in media di 40 ore e 3 minuti alla settimana, un minuto in meno rispetto all'anno precedente. Il dato dell'Ufficio federale di statistica (UST) non deriva da una rilevazione diretta, ma da un calcolo: durata settimanale contrattuale di 41h42 + straordinari (0h39) − assenze (2h18). Sono tre grandezze da tenere distinte anche in azienda: orario contrattuale, tempo effettivamente lavorato e tempo retribuito ma non lavorato.

Le assenze variano molto. Nel 2025 la media annua di giorni di non presenza per malattia o infortunio è stata di 8,2 giorni: dai 5,1 giorni dei dirigenti agli 11,8 di chi svolge attività non qualificate. In cinque anni le assenze settimanali sono calate di 155 minuti, effetto del periodo post-pandemico. Le ore lavorate da tutte le persone occupate in Svizzera sono state 8,1 miliardi, stabili sui dodici mesi precedenti: l'aumento degli impieghi (+0,3%) è stato compensato dal calo della durata annua effettiva (-0,3%).

Orario di lavoro in Svizzera: dati chiave 2025

  • Ore settimanali effettive40
  • Assenze media annua per malattia/infortunio8,2
  • Ore lavorate totali nel — 8,1 miliardi2025

Assenze per settore: media annua 2025

  1. Personale non qualificato11,8 giorni
  2. Tutti i lavoratori occupati8,2 giorni
  3. Dirigenti5,1 giorni

45 o 50 ore: i massimi settimanali e le eccezioni temporanee

La durata massima settimanale dipende dal settore ed è disciplinata dall'articolo 9 della legge sul lavoro (LL) e dall'articolo 2 dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). Il tetto è di 45 ore per i lavoratori delle aziende industriali, il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, incluso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio al dettaglio; per tutti gli altri è di 50 ore. Su base annua: circa 2340 ore con settimana di 45 ore e circa 2600 ore con settimana di 50 ore, salvo i casi eccezionali autorizzati.

A certe condizioni, la durata massima settimanale può essere prolungata temporaneamente di 4 ore al massimo: in caso di interruzioni del lavoro per intemperie o nelle aziende con notevoli fluttuazioni stagionali. Il presupposto è il rispetto della media annuale, cioè 45 o 50 ore settimanali: la proroga serve a gestire i picchi, non alza il tetto in modo permanente.

Limiti settimanali di lavoro per settori

  • Altri settori (es. commercio al dettaglio piccole imprese) — 50 ore/settimana

La giornata di lavoro: finestra di 14 ore, massimo 12,5 ore nette e pause incluse

D'intesa con il personale, la durata del lavoro può essere distribuita in modo flessibile tra le 5 e le 24 nei giorni feriali; in Svizzera sono feriali dal lunedì al sabato. La differenza tra inizio e fine dell'orario giornaliero aziendale non può superare le 17 ore. Per la singola lavoratrice o il singolo lavoratore, la finestra tra inizio e fine dell'orario individuale — pause e straordinari compresi — è di 14 ore.

Il lavoro complessivo deve quindi restare entro una finestra di 14 ore che comprende pause e straordinario: il tempo netto non può superare le 12,5 ore al giorno (art. 10 cpv. 3 LL). In pratica le pause allungano la presenza ma non il lavoro netto: chi le pianifica deve verificare che la finestra delle 14 ore sia rispettata, perché la pausa ne consuma una parte senza generare ore lavorate.

Straordinari: causali, tetti giornalieri e annuali, supplemento e compensazione

Per eseguire lavoro straordinario non serve un'autorizzazione (art. 12, 13 e 26 LL; art. 25 e 26 OLL 1). Può però essere ordinato solo se necessario per urgenza o straordinario accumulo di lavoro, per inventario, chiusura dei conti o liquidazione, oppure per prevenire o correggere disfunzioni d'esercizio. Di norma il massimo è di 2 ore al giorno, escluse le giornate feriali libere, e solo come lavoro diurno o serale.

I limiti annui per lavoratore e per anno civile sono di 170 ore con settimana di 45 ore e di 140 ore con settimana di 50 ore. Per il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici e altri, compreso il personale di vendita delle grandi aziende del commercio, si considera solo il lavoro straordinario che supera le 60 ore per anno civile.

Ci sono deroghe al divieto di lavoro straordinario notturno e domenicale e alla durata autorizzata della giornata lavorativa quando: i risultati del lavoro sono minacciati e c'è rischio di danno sproporzionato; servono servizi di picchetto; a causa di guasti occorre riparare macchinari e attrezzi indispensabili per il funzionamento dell'azienda; si devono prevenire o eliminare disfunzioni d'esercizio provocate direttamente da forza maggiore o perturbazioni nell'approvvigionamento (energia, acqua, trasporti); si vogliono prevenire avarie di beni; si devono salvaguardare attività indifferibili a tutela della vita e della salute di persone e animali e della protezione dell'ambiente.

Quanto alla retribuzione, il supplemento è del 25% del salario orario, calcolato senza indennità di residenza, di economia domestica e per figli (nel cottimo si usa il salario medio orario). In alternativa è possibile compensare in tempo: entro 14 settimane e solo con il consenso del lavoratore, oppure entro 12 mesi con l'accordo delle parti.

Supplemento del 25% vs. compensazione in tempo

  • Supplemento del 25%
  • Compensazione in tempo

Riposo giornaliero e domenica: il cantiere aperto e gli esempi da CCL

Il riposo giornaliero e la domenica sono oggetto di un progetto in discussione: il 21 maggio 2025 il Consiglio federale ha approvato il proprio parere sul progetto della Commissione. È un ambito in evoluzione: conviene seguire l'iter legislativo prima di modificare assetti aziendali consolidati.

Nel frattempo, i contratti collettivi di settore possono prevedere tutele proprie. Il CCL FFS, ad esempio, stabilisce che il turno comprende ore di lavoro e pause e che il turno per il personale sottoposto alla LdL non deve superare le undici ore. È una clausola da verificare nel proprio CCL di riferimento, perché può essere più restrittiva dei limiti generali.

Iter legislativo sul riposo domenicale

  • 21 maggio 2025 — Consiglio federale approva parere sul progetto di riforma del riposo domenicale

Gestire orari e straordinari in azienda: contratto, flessibilità e differenze cantonali

Il primo passo è definire per iscritto nel contratto l'orario di lavoro e il modello: orario fisso con inizio e fine prestabiliti; orario a durata fissa con fasce di presenza obbligatoria e margini flessibili; oppure part-time con giorni variabili. A ogni dipendente va assegnato un tipo di orario chiaramente identificato, con le relative impostazioni di conteggio: è la premessa per calcolare bene il saldo ore e non confondere ore contrattuali, ore supplementari e lavoro straordinario.

Sul piano operativo servono tre controlli ricorrenti. Primo, la finestra giornaliera: presenza in azienda entro 17 ore, orario individuale entro 14 ore incluse pause e straordinari, lavoro netto entro 12,5 ore, con le pause registrate a parte. Secondo, i tetti cumulati: media annua rispettata in caso di proroga temporanea di 4 ore; conteggio delle ore straordinarie rispetto alle 170 o 140 ore annue (e alla soglia di 60 ore per ufficio, tecnici e vendita). Terzo, la scelta tra supplemento del 25% e compensazione, con i termini di 14 settimane con consenso del lavoratore o 12 mesi per accordo delle parti.

Va considerata anche la cornice locale: le leggi federali fissano i valori di riferimento, ma festività pubbliche e procedure amministrative variano da cantone a cantone. Un CCL di settore può prevedere condizioni più favorevoli della legge, ad esempio sul turno massimo o sul riposo: prima di definire il modello di orario, confrontare la legge con il CCL applicabile e con la prassi cantonale, e adeguare regolamento del personale e sistema di rilevazione delle ore.

Gestione dell'orario di lavoro in azienda

  1. Definire l'orario nel contratto
  2. Controllare la finestra giornaliera
  3. Monitorare i tetti cumulati
  4. Scegliere tra retribuzione o compensazione
  5. Adattarsi alle normative locali

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